LA LIBERA PROFESSIONE OSTETRICA IN ITALIA

Le libere professioniste, considerate le partite IVA attive al 2012 rappresentano oggi solo l’1% delle ostetriche italiane, come risulta dai dati forniti dagli studi di settore delle Agenzie delle Entrate.

La libera professione oggi ha subito un evidente riduzione rispetto agli anni settanta, quando la percentuale delle lavoratrici autonome era del 26,7%.

la libera professione ostetrica in ItaliaQuesto è dovuto al cambiamento del modello di cura ostetrico, presente ormai in maggioranza negli ospedali sotto forma di lavoro dipendente, dopo che il parto si è spostato dalle mura domestiche a quelle delle sale parto ospedaliere.
In Italia la libera professione è svolta soprattutto da donne con età inferiore ai 30 anni, che hanno iniziato a svolgere la propria attività subito dopo l’abilitazione. La maggior parte delle ostetriche lavorano come libere professioniste a tempo pieno, esercitando individualmente.

Le regioni con una più alta percentuale di ostetriche libere professioniste sono: Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Toscana. Le prestazioni elargite riguardando soprattutto l’ambito ostetrico e neonatale e i servizi sono erogati principalmente a domicilio delle utenti.

Negli ultimi anni la libera professione è stata una preferenza delle neolaureate, che in situazione di mancanza di lavoro in forma dipendente, hanno vagliato questa modalità di lavoro, convinte e consapevoli della scelta effettuata. Infatti, solo il 47% delle ostetriche, a distanza di un anno dalla laurea, trova lavoro come dipendente, cioè poco meno della metà di coloro che ogni anno si iscrivono al corso di laurea.

Il progetto di diventare libera/o professionista

Essere delle professioniste autonome significa portarsi al di fuori delle strutture ospedaliere o territoriali, cioè essere “capo” di sé stesse, con la possibilità di scegliere in autonomia il tipo di assistenza da offrire alla donna e/o alla coppia.

Iniziare un percorso d’imprenditorialità significa pensare a un progetto, intraprendere un percorso faticoso, che presenterà di certo difficoltà, ma se ben gestito saprà offire soddisfazioni. In questo percorso un’ostetrica si mette alla prova, si circonda di nuovi stimoli e ha l’opportunità di imparare molto e di fare un’esperienza completa.

Il lavoro di libero professionista deve rispondere ai propri bisogni e diventare parte integrante della vita. Per queste ragioni bisogna conoscere ed essere consapevoli delle competenze e dei passaggi necessari per trasformare un’idea imprenditoriale in un vero e proprio progetto operativo.

Quando un’ostetrica sceglie la libera professione per ripiego, contrastando la mancanza di opportunità lavorative, perde quella dimensione di possibilità peculiare che ha la scelta di esercitare autonomamente la propria professione.

Essere imprenditore significa esercitare un’attività orientata, anche, al risultato economico e quindi prima di tutto pianificata.

È un buon esercizio quello di immaginarsi nel futuro, lontano dal proprio presente. Creare un progetto significa letteralmente “gettare qualcosa in avanti”, avere una visione del futuro. Come nell’evento nascita si concepisce prima il sogno di diventare madre e poi si sperimenta sulla propria pelle, anche nell’imprenditorialità si parte dal concepire un’idea e poi la si realizza.

L’imprenditorialità è quindi l’insieme delle capacità di concepire ed elaborare un’idea e di realizzare una valida sintesi tra risorse e competenze disponibili, creando un sistema di servizi che risponda ai bisogni delle clienti/utenti.

Il triangolo formato da idea, risorse e servizi è la base di un business efficace e valido. Rispondere ai bisogni dell’utenza con i servizi offerti significa soddisfare le necessità del cliente al meglio delle possibilità, realizzando un profitto duraturo e valorizzando le competenze e le risorse che si possiedono.

Le competenze richieste sono le abilità personali legate al sapere, saper fare e saper essere.  

È importante che un’ostetrica tenga conto di alcuni aspetti fondamentali dell’attività libero professionale. Ad es. valutare la propria resilienza, cioè la capacità di andare oltre le prime difficoltà, di metabolizzare possibili fallimenti, di mantenere la propria motivazione, quindi essere consapevoli che la scelta sia fatta per necessità o per volontà, e valutare la disponibilità personale che si vuole mettere in gioco in termini di tempo, apprendimento continuo, ore di lavoro, possibili spostamenti, etc…
La stesura di un progetto imprenditoriale è un percorso fatto di step e domande cui rispondere, evitando soluzioni ovvie, uscendo dal consueto per spingersi in profondità. Creare l’idea imprenditoriale:

  • definire chiaramente l’idea evidenziandone le parti più deboli                   
  • articolare l’idea per farla funzionare
  • valutare convenienza e fattibilità

la libera professione ostetrica in ItaliaL’iter burocratico e organizzativo

Diventare ostetrica libera professionista dopo l’iscrizione all'Ordine della Professione di Ostetrica di competenza territoriale e gestire autonomamente un’attività non è una strada priva di ostacoli e difficoltà. Dal punto di vista fiscale e burocratico alcuni passaggi obbligatori sono abbastanza complicati per chi in materia economica non possiede delle basi solide. Negli ultimi anni, però, sono entrati in vigore dei regimi fiscali agevolati per iniziare de novo la propria attività. Vediamo i passaggi obbligati per iniziare l'attività ostetrica libero professionista.

Dal punto di vista fiscale l’attività libero professionale, anche in forma associata, è definita come: […] l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle d’impresa. (Art.53 Testo Unico Imposte Dirette). Il fisco inquadra il professionista non come un imprenditore, ma come chi esercita un’attività abituale non organizzata in forma d’impresa. Il lavoratore autonomo è definito colui che si obbliga a compiere, a prezzo di un corrispettivo, un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (Art.2222, Codice Civile). L’ostetrica rientra tra quelle professioni regolamentate, cioè considerate professioni protette, per le quali è obbligatorio iscriversi all'Ordine della Professione di Ostetrica di competenza territoriale (Art.2229, Codice Civile).
In sintesi i requisiti per l’ostetrica libero professionista sono:

  • professionalità garantita dall’iscrizione all'Ordine della Professione di Ostetrica;
  • abitualità nello svolgere una molteplicità di atti;
  • carattere organizzativo dell’attività diverso da quello di un’impresa.

1. Partita IVA

Innanzitutto è necessario aprire una partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) richiedendo il numero presso l’ufficio competente nella città in cui si desidera avere il domicilio fiscale (Comune dove si decide di pagare le tasse). Per aprire la partita IVA si può richiedere l’intervento di un intermediario o commercialista che si caricherà tutto l’iter burocratico necessario oppure si può sfruttare la compilazione del modello di dichiarazione inizio attività/ditta (modello AA9/11) e l’invio del suddetto all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvio dell’attività svolta in modo continuo. Il modello è scaricabile, tramite Personal Computer (PC) e connessione internet, sotto forma di software dal sito stesso dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Nel sito vi sono delle maschere guidate che aiutano l’utente nel processo di compilazione. A questo punto si richiede all’Agenzia delle Entrate un Numero d’Identificazione Personale (PIN), fornendo i propri dati fiscali (es. ultima dichiarazione reddituale fatta). Il PIN arriva per posta dopo una quindicina di giorni. Con questo numero personale si può accedere al programma scaricato sul proprio PC e iniziare la compilazione della propria posizione IVA.

Ottenuto il numero di partita IVA, si è identificati soggetti liberi professionisti per scopi fiscali, come comunemente siamo identificati mediante il nostro codice fiscale per altri fini. Quando si compila la dichiarazione d’inizio di attività, oltre ai dati personali e d’indirizzo, è necessario indicare:

  • il codice attività per la codifica nazionale ISTAT (tabella ATECOFIN 2007) che per le ostetriche è: 86.90.29, corrispondente ad altre attività paramediche indipendenti n.c.a. (non classificate altrove);
  • l’eventuale opzione per i regimi agevolati, da scegliere attentamente e valutare in relazione alla propria situazione personale e in base al profitto che ci si aspetta.

2. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

Entro 30 giorni dall’apertura della partita IVA, è obbligatorio aprire la propria posizione previdenziale, presso l'ufficio INPS competente nella sezione artigiani e commercianti (secondo la circolare INPS del 10 ottobre 2013, ricevuta in risposta alle richieste della FNCO, che considera l'ostetrica libero professionista iscrivibile alla cassa dei commercianti come prevede la Legge speciale n.249 del 7 agosto 1990, avendo escluso le ostetriche dalla Legge n.335 dell’8 agosto 1995 sull'assegnazione alla gestione separata). Così facendo, ci si iscrive alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali comune a tutti gli esercenti attività commerciali. Gli obblighi di questa gestione prevedono il pagamento dei contributi Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS), che durante l'anno lavorativo bisogna versare rispetto al reddito effettuato. Essi sono delle ritenute fiscali volte alla formazione della pensione futura. Fino al 2014 il pagamento in misura minima si aggirava intorno ai 3.500 euro pagabili in 4 rate a scadenze prestabilite tramite il modello F24 (modello unico di pagamento parzialmente precompilato diviso in sezioni tra cui quella rivolta all'INPS, pagabile negli sportelli bancari, concessionari convenzionati o presso gli uffici postali attraverso i più comuni tipi di pagamento, disponibile anche quello on-line sul sito delle Agenzie delle Entrate con addebitamento bancario per società convenzionate).

Dal 01/01/2016 il regime forfetario resta l'unica alternativa al regime ordinario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti. Il regime dei minimi, infatti, è stato abrogato, e resta in vigore fino a scadenza naturale solo per i soggetti che, avendone i requisiti, ne hanno fatto opzione entro il 31.12.2015, o per coloro che lo applicavano già da prima. Chi inizia una “nuova” attività dal 2016, e possiede i requisiti previsti, può adottare eventualmente il regime forfetario "start up", di durata quinquennale e con aliquota agevolata al 5% (anziché 15%).
Per quanto riguarda gli obblighi previdenziali presso la gestione commercianti, si può usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale (c.d. regime contributivo agevolato).
Tale sistema:

  • fino al 2015 prevedeva la determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza considerare il c.d. minimale di reddito (ossia quel reddito minimo sul quale i contributi sono sempre dovuti, anche se il reddito d'impresa dichiarato è inferiore a quella soglia minima);
  • dal 2016, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, il reddito derivante dall'attività soggetta al regime forfetario, costituisce base imponibile ai fini previdenziali con una contribuzione ridotta del 35%.

3. Assicurazione professionale

Essendo la professione ostetrica esposta al rischio di contenzioso, sia civile sia penale, per svolgere l'attività con tutela, l'ostetrica ha l'obbligo di affidarsi a una compagnia assicurativa stipulando una polizza sulla responsabilità civile e per i rischi professionali. In base alle prestazioni erogate, il massimale da versare dovrebbe variare in maniera adeguata. Ad es. per le ostetriche che assistono i parti a domicilio il massimale dovrebbe aggirarsi, almeno, intorno al milione di euro e l'assicurazione dovrebbe comprendere anche la tutela legale. Il massimale può rimare basso per coloro che si limitano (almeno inizialmente) a effettuare l'accompagnamento alla nascita, le consulenze per l'allattamento e/o corsi vari. Il rischio lavorativo delle ostetriche è in coerenza con l'autonomia professionale faticosamente conquistata durante la lunga evoluzione della professione, anche se esso rimane una delle onerosità economiche per l’inizio attività. Il Decreto Legge n.69/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia è stato convertito, con modificazioni, nella Legge n.98/2013. L'obbligatorietà di polizza RC per i professionisti sanitari è entrata in vigore dal 15 Agosto 2014.    

4. Posta Elettronica certificata (PEC)

Dall'Aprile del 2009 (Decreto Legge n.185/2008, convertito con modificazioni nella Legge n.2/2009) è obbligatorio aver acquisito un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Esso è un particolare strumento di e-mail nel quale un semplice messaggio di posta elettronica assume lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. Tutti i professionisti devono comunicare il proprio indirizzo PEC all'Ordine della Professione di Ostetrica di appartenenza. Questa innovazione tecnologica consente l'utilizzo di un efficace strumento professionale per comunicare rapidamente e a basso costo con tutta la Pubblica Amministrazione.

5. Altri obblighi vari

Esistono dei limiti all’utilizzo del denaro contante: non si possono trasferire tra soggetti diversi somme in denaro che superino 1.000 euro. Serve eseguire un bonifico o un assegno. Il Decreto Legislativo n.179/2012 decretava che dal 1° gennaio 2014 i professionisti avrebbero dovuto accettare pagamenti con carte di debito e quindi dotarsi di POS (Point of Sale, dispositivo elettronico per accettare compensi tramite bancomat, carte di credito, di debito e prepagate). Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 Gennaio 2014, con l’obbligatorietà a dotarsi di POS dal 30 Giugno dello stesso anno per coloro che  svolgono le attività all’interno di esercizi o studi e hanno fatturato oltre 200 mila euro nell’anno solare precedente. L'obbligo è valido per tutti gli importi superiori a 30 euro. Per chi non rispetterà l’obbligo di dotarsi di POS al momento non è prevista alcuna sanzione.

Le prestazioni sanitarie dell'ostetrica sono esenti IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 18 del D.P.R 633/1972 e successive modificazioni: prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona. Per i compensi che superano i 77,47 euro va applicata l'imposta di bollo che ammonta a 2 euro (marca da bollo da attaccare in originale sulla fattura del cliente). Chi esercita un'attività è obbligato a emettere fattura per ogni prestazione che esegue, ai fini della dichiarazione dei redditi. Il numero di partita IVA deve essere riportato sui bollettari utilizzati per il rilascio di ricevute fiscali alle pazienti. Le prestazioni non sanitarie, per es. la partecipazione a corsi come relatore, le consulenze tecniche, la docenza, la collaborazione con associazioni o le funzioni sindacali sono invece soggette a IVA, con l’aliquota ordinaria del 22% e quindi con tutti gli obblighi di registrazione, liquidazione e versamento dell’importo (eccetto il caso in cui si scelga il regime dei minimi per cui qualsiasi tipo di attività non è assoggettata a IVA). L'ostetrica deve conoscere quali sono le prestazioni sanitarie che rientrano nell'esenzione dell'IVA. La legislazione considera prestazioni sanitarie quelle di diagnosi, cura e riabilitazione che il professionista rende alla persona nell'esercizio proprio della professione, cui è soggetto a vigilanza. Inoltre bisogna tener conto, che la somma ricevuta da un cliente privato non ha bisogno di alcuna ritenuta d’acconto, in caso invece di consulenza o docenza verso un ente o associazione, bisogna effettuare una ritenuta d’acconto del 20% (tasse che vengono “fatte pagare” in anticipo al cliente e che poi si potranno detrarre dalla propria dichiarazione dei redditi).

Per emettere fattura l'ostetrica deve munirsi di un ricevutario sanitario o crearselo autonomamente e la sua parcella deve avere le seguenti caratteristiche:

  • timbro riportante i dati fiscali e anagrafici del professionista che la emette e del cliente che la riceve (nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, numero di partita IVA e codice fiscale);
  • numerazione cronologica di emissione e data di fatturazione;
  • breve descrizione della prestazione eseguita (nel rispetto della privacy dell’utente);
  • importo senza aggiunta dell’IVA per le prestazioni sanitarie, specificando in calce che la prestazione sanitaria è esente IVA per legge.

Costi e Regime fiscale di vantaggio

Le ostetriche che intraprendono una nuova attività hanno a disposizione la possibilità di scegliere un regime fiscale che dovrebbe consentire loro di affrontare le spese fiscali con tranquillità, almeno per i primi anni lavorativi.
Con l’art. 9 del Ddl di stabilità 2015 è introdotto il nuovo “regime fiscale agevolato per autonomi” che a decorrere dal 2015 prende il posto all’ormai ex regime fiscale di vantaggio cosiddetto per l’imprenditoria giovanile (che sostituiva l’ex regime dei minimi: art.1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificato dall’art. 27, DL 98/2011). Per chi fosse nel vecchio regime di vantaggio vi è la facoltà di decidere se rimanere fino alla fine del periodo concesso nel medesimo regime fiscale oppure se passare in quello attivo dal 2015.

Accesso e permanenza al regime 2015

  • Rimane il vincolo di non aver esercitato nei tre anni precedenti alcuna attività professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare e che la nuova attività non costituisca una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o lavoratore autonomo.
  • Si può restare nel regime di vantaggio per un tempo illimitato, pur rispettando il limite di ricavi o compensi percepiti in un anno non superiore  a 15.000 euro.
  • Si può accedere e permanere nel regime solo se nell’anno solare precedente non si sono sostenute spese per lavoro accessorio o dipendente che abbiano superato  complessivamente i 5.000 euro lordi e spese per beni strumentali non superiori a 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti.

Costi  e limiti

  • Si applica sul reddito un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP del 15% da calcolare su un coefficiente di redditività, che per le ostetriche (“attività professionali”) è il 78%. In sostanza significa pagare il 15% di tasse sul 78% del reddito dichiarato.
  • I contributi INPS per la cassa commercianti corrispondo al 22,65% sul totale del reddito.
  • Non si può detrarre nessun tipo di spesa dal reddito dichiarato perchè i costi legati all’attività sono calcolati a forfet e per  i professionisti è il 22% (infatti si pagano le tasse sul restante 78% del  fatturato, ipotizzando per tutti solo un 22% di spese fisse).
  • Il limite dei ricavi/compensi per permanere nel regime di vantaggio è pari a 15.000 euro.

Vantaggi

  • Per i soggetti che iniziano l’attività con il nuovo regime è prevista un’ulteriore agevolazione per il primo triennio di inizio attività, che consiste nella riduzione di un terzo del reddito imponibile tenendo contro del proprio coefficiente di redditività. In sostanza le ostetriche possono applicare l’imposta sostitutiva del 15% sui 2/3 del 78% del  reddito. È come se per i primi tre anni si pagasse solo il 5% di tasse sui 2/3 del reddito totale.
  • Si è esclusi da IVA, IRAP, studi di settore e parametri, anche se le prestazioni sanitarie rimangono comunque sempre esenti IVA.
  • È stato soppresso il livello minimo di contributi  INPS per gli iscritti alla cassa commercianti (i cosiddetti “contributi sul minimale” o “contributi fissi”), che venivano pagati obbligatoriamente anche senza aver fatturato. Alle nuove partite IVA si applica quindi un regime forfettario a percentuale sul reddito dichiarato. Per le ostetriche nel regime agevolato 2015 il contributo INPS annuale ammonta al 22,65% sul totale del reddito denunciato. I versamenti dei contributi dovuti agli enti previdenziali saranno effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

la libera professione ostetrica in ItaliaRegime transitorio per chi sussiste nel vecchio regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (“ex minimi”)

È previsto un particolare regime transitorio applicabile con dei limiti a coloro che, al 31 dicembre 2014, già sono nel regime dei minimi, cioè delle nuove iniziative produttive di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (“ex minimi” Art. 9 commi 33, 34, 35 del Ddl. di Stabilità). I soggetti interessati hanno l’ooportunità di scegliere tra due diverse alternative.

Opzione A
È consentito il transito automatico al nuovo regime forfettario a condizione che, nell’anno precedente (ossia il 2014 se l’accesso avviene nel 2015), possiedano i requisiti:

    • relativi al limite di ricavi/compensi non superiore a 15.000 euro,
    • spese per lavoro non superiori a 5.000 euro,
    • spese per beni strumentali non superiori a 20.000 euro;

Per questi contribuenti viene riconosciuto il beneficio della riduzione di un terzo del reddito forfettario imponibile (poter pagare il 5% di imposta sul totale del reddito) solo per il periodo residuo al completamento del primo trienno di attività considerando anche gli anni antecedenti l’ingresso nel nuovo regime. Pertanto, nel caso di inizio attività nel 2014, la riduzione forfettaria del reddito potrà essere sfruttata sul 2015 e sul 2016. Dal 2017 (quarto anno di attività) continuerà ad applicare il nuovo regime, ma senza beneficiare della riduzione del reddito.

Opzione B
Una seconda alternativa, (solo per i minimi) consiste nella possibilità ai soggetti che nel 2014 erano già nel regime di vantaggio di continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento dei 5 anni agevolati e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età (entro il limite di 30.000 euro di reddito).
Quindi il regime dei minimi continuerà a sopravvivere per tutti coloro che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni o che non hanno compiuto ancora 35 anni di età. Prendiamo sempre il caso di un minimo che abbia iniziato la propria attività nel 2014. Egli potrà restare nel vecchio regime dei minimi fino al 2018, oppure sino al compimento del 35esimo anno di età. La Legge di stabilità infatti stabilisce la facoltà – e non quindi l’obbligo – di continuare ad applicare le vecchie regole, beneficiando dell’imposta sostitutiva del 5% e del limite di reddito più alto, ma continuando a versare all’INPS il contributo minimale in forma fissa, a prescindere dal reddito prodotto.

Confronto reale tra il regime agevolato e il regime ordinario:

ESEMPIO con COMPENSI pari a € 15.000 nel Regime di vantaggio
Ipotizzando che i compensi percepiti nel 2015 ammontino a 15.000 euro, il reddito imponibile sarebbe pari a 11.700 euro (78% di 15.000) e quindi l’imposta sostitutiva da versare è pari a 1.755 euro (15% di 11.700). Sfruttando l’agevolazione dei primi tre anni e quindi riducendo di un terzo il reddito imponibile si verserebbe un’imposta sostitutiva pari a 750 euro (5% di 15.000).

Ora facciamo i calcoli con il regime ordinario.
Considerando il reddito professionale netto di 11.700 euro: IRPEF lorda 2.691 euro (23% di 11.700), detrazioni sul reddito di lavoro autonomo, exart. 13 comma 5 del TUIR, 952 euro (1.104 x [(55.000-11.700) / 50.200 ] , addizionale regionale all’1,23%, 144 euro, esenzione dall’addizionale comunale, IRAP non dovuta per assenza dell’autonoma organizzazione. Ordinariamente sarebbero dovute imposte per complessivi 1.883 euro (2.691+144-952).

Il risparmio dato dall’applicazione del regime forfettario risulta, quindi, pari a 128 euro per coloro che non possono usufruire dell’ulteriore agevolazione del primo triennio e di ben 1.133 euro per coloro che, invece, rientrano nelle nuove attività.

ESEMPIO con COMPENSI pari ad € 12.000
Seguendo lo stesso procedimento, ma ipotizzando compensi annuali pari a 12.000 euro, risulterebbe un’imposta sostitutiva pari a 1.404 euro e imposte ordinarie complessive pari a 1.264 euro.
In questo caso, considerando solo le imposte sul reddito, sarebbe più conveniente l’ordinario.
Mentre chi può usufruire dell’agevolazione nel primo triennio risulterebbe ancora conveniente il regime di vantaggio, almeno fino alla fine dei tre anni di inizio attività, versando un’imposta sostitutiva di 600 euro.

Al di là delle esemplificazioni proposte che comunque evidenziano come non sempre vi sia convenienza ad applicare il regime forfettario, oppure questa sia molto modesta, ogni soggetto dovrà valutare la propria situazione complessiva tenendo conto di vari aspetti come ad esempio: l’incidenza dei costi reali rispetto alla quota forfettizzata (22% per le ostetriche); l’eventuale possibilità di fruire della riduzione di un terzo del reddito forfettario nei primi tre anni di attività; la potenziale assoggettabilità all’IRAP nel regime ordinario, a fronte dell’esclusione ex lege nel forfettario e gli eventuali risparmi contributivi per gli imprenditori applicando il regime contributivo ad hoc.

la libera professione ostetrica in ItaliaModalità e tipologie d'impresa

Esistono diverse modalità d’impresa con cui un’ostetrica o un gruppo di professionisti possono mettere in atto la propria professionalità e trasformare un’idea in realtà lavorativa. La libera professione, dal punto di vista giuridico, può svolgersi in varie forme: individuale, associativa, cooperativa o societaria. L’ostetrica può eseguire prestazioni a domicilio dell’utente, nel proprio studio professionale, in ambulatori o presso strutture sanitarie private, convenzionate o pubbliche.
In una società quello che rende funzionale un’attività è il legare insieme più risorse, questo crea il nucleo di competenze necessario affinché una professione come quella dell’ostetrica libero professionista possa tornare a celebrare il suo lato armonico, basato sull’esperienza di una e dell’altra e dove la solidarietà tra le parti è una base solida e sicura. Pensare a una collaborazione di più ostetriche vuole dire presentarsi come un servizio invitante e attendibile cui le donne vorranno sicuramente affidarsi, senza domandarsi se la loro scelta sia corretta o meno. Come afferma un detto saggio e antico: “L’unione fa la forza”.

Esercizio individuale
L'esercizio individuale è la forma di lavoro per eccellenza e si è considerati dal Codice Civile come lavoratori autonomi. Il rapporto tra professionista e utente è di tipo esclusivo e non sono richieste strutture organizzative particolari, se non per il soddisfacimento dei requisiti di un eventuale studio privato. L’onere maggiore è negli adempimenti fiscali, assicurativi e contabili che sono assunti totalmente dal singolo professionista. È utile stabilire dei rapporti professionali con enti pubblici o privati, studi medici, laboratori analisi, scuole di formazione e/o università che garantiscano delle entrate economiche stabili.

Studio associato
Per dividere le spese di apertura di una nuova attività commerciale e per rispondere ai bisogni sempre più diversi della salute di genere, i professionisti, come le ostetriche, sono invogliati a organizzare il proprio esercizio in forma associata. La collaborazione tra più professionisti rende facile soddisfare il bisogno globale di salute, garantendo anche una sicura continuità nell'assistenza, avendo maggiori risorse e competenze a disposizione. Dal punto di vista fiscale si effettua una scrittura privata tramite dei modelli da compilare autonomamente, aprendo un’unica partita IVA come studio associato, cui si può attribuire un nome specifico. A ogni fine anno è fatta una dichiarazione del reddito e il guadagno annuale è diviso tra i professionisti in conformità a parametri scelti in precedenza (a quote paritarie o a quote diverse, si possono anche decidere le percentuali di divisione di anno in anno secondo l’attività lavorativa svolta concretamente, ma questo prevede un costo aggiuntivo, seppur minimo). Lo svantaggio è che in questa forma non è possibile scegliere il regime fiscale dei minimi con le sue agevolazioni.

Esercizio cooperativo
È una forma giuridica che serve a creare delle vere e proprie strutture socio-sanitarie, ad es. strutture residenziali, che vadano a soddisfare diverse esigenze connesse all’intervento socio-sanitario. Il socio lavoratore può essere di tipo associativo come socio semplice o come lavoratore autonomo o subordinato. Tutti i soci devono essere iscritti al proprio albo/ordine/elenco professionale.

Società Tra Professionisti (STP)
Da poco tempo sono state legalizzate le Società Tra Professionisti (STP), equiparate alle società semplici, per cui è possibile creare una società di qualsiasi tipologia (Srl, Cooperative, S.p.A, etc...). In realtà sono strutture più costose nelle quali possono far parte soggetti non professionisti come soci finanziatori o di capitali che garantirebbero una base monetaria d’investimento. La società va iscritta all'Ordine della Professione di Ostetrica di appartenenza per il controllo deontologico cui ci si deve sottoporre. Si possono creare STP interdisciplinari (un team di ostetriche, pediatri, ginecologi, psicologi, dietiste, ect...) stabilendo qual è l’attività di predominanza per decidere a quale elenco iscrivere l’attività. Queste forme associative rientrano nel lavoro autonomo e quindi sono assoggettate a tutti gli obblighi fiscali e previdenziali previsti dalla legge.  

Esercizio individuale e lavoro dipendente part-time

La libera professione è incompatibile con un pubblico impiego, ma è consentita nel caso in cui quest’ultimo si svolga nella misura pari o inferiore al 50%, previa autorizzazione da parte dell’azienda, escludendo la possibilità che esista conflitto d’interesse. Inoltre non si può esercitare l’attività ostetrica nello stesso bacino d’utenza in cui si lavora come ostetrica dipendente. Dal punto di vista fiscale vi sarebbe l’iscrizione INPS a un’altra cassa previdenziale, diversa dai commercianti, quella della gestione separata. Tenendo conto delle premesse fatte l’ostetrica dipendente pubblica con un contratto part-time non superante il 50% può divenire anche libero professionista. Questo vale anche nel caso in cui un’ostetrica decida di avere un altro lavoro come dipendente, che non ricopra il suo ruolo specifico o non riguardi il settore sanitario.     

Prestazione occasionale
La prestazione occasionale non prevede l’apertura di partita IVA, ma è un rapporto di lavoro con durata non superiore a 30 giorni e un rimborso non più in alto di 5.000 euro nel corso dello stesso anno solare. Il compenso è assoggettato al regime della ritenuta d’acconto con un’aliquota fissa pari al 20%, senza obblighi contributivi. Non vi è continuità delle prestazioni e la legislazione disciplina quelli che sono lavori saltuari di brevissima durata.
L’ostetrica, essendo una professione protetta, richiede l’iscrizione al suo Ordine della Professione di Ostetrica e questo, per l’amministrazione finanziaria, potrebbe comportare automaticamente la necessità di possesso di partita IVA, anche per lo svolgimento di un solo atto professionale. Questo perché, seppure le prestazioni occasionali non prevedano una loro abitualità, l’iscrizione all'Ordine della Professione di Ostetrica potrebbe significare che si è ritenuti comunque potenzialmente abituali, poiché essa rimane valida per tutto l’anno. Se si ha l’intenzione di fare prestazioni occasionali esse devono esserlo nel modo più assoluto, e non ripetute, solo 1-2 atti professionali l’anno potrebbero essere accettati.

Metodi e mezzi di pubblicizzazione

L’ostetrica libero professionista ha  necessità di pubblicizzare il proprio lavoro collocando la sua attività nel mercato. A questo scopo potrebbero essere utili alcune conoscenze di marketing per promuovere la propria impresa. Lanciare l’idea imprenditoriale attraverso il marketing vuol dire attuare un progetto di ricerca e analisi. Il percorso inizia con la scelta di un mercato, ponendosi domande su quali siano le trasformazioni a livello economico del territorio dove si lavora, le ultime tendenze nei consumi, i fattori di successo noti dell’impresa scelta, etc… In seguito si passa alla scelta del target, cioè all’individuazione dei clienti effettivi o potenziali. È importante scoprire come raggiungere la clientela, conoscere quali sono i suoi bisogni e come soddisfarli. Fatto questo, si decide il posizionamento dell’impresa, creando la propria immagine nel mercato. L’idea imprenditoriale deve comunicare la filosofia scelta dal professionista. Infine, si creano i servizi decidendone i compensi, che saranno comunicati al proprio target preventivamente. L’ultima fase del percorso è farsi pubblicità, promuovendosi attraverso i vari canali di comunicazione.

Gli strumenti pubblicitari utilizzati sono biglietti da visita, brochure, locandine, carta intestata, logo personale, ricettario intestato, etc… Solitamente le libere professioniste possiedono un sito internet o un blog personale e una o più pagina su social-network. Vi è la possibilità di crearsi pubblicità su riviste, giornali, quotidiani o simili oppure attraverso i media televisivi o radiofonici. Il metodo di pubblicizzazione a costo zero caratterizzato dal passaparola tra colleghe, altri professionisti e utenti stesse, è ancora tra i metodi più efficaci e utilizzati. Alcune professioniste hanno l’opportunità di farsi pubblicizzare dagli enti o associazioni per cui lavorano, altre riescono a farsi conoscere attraverso conferenze, incontri o corsi gratuiti.
Si ricorda che il decreto Bersani ha abrogato il divieto di pubblicità sanitaria, ciò significa che è permesso pubblicizzarsi purché si rispettino i principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale.

Si demanda la visione completa delle regole per la pubblicità sanitaria al codice deontologico dell'ostetrica.

Il Web è una frontiera di servizi e informazioni molto utilizzata dalle ostetriche italiane. Alcune operano direttamente on-line, creando dei servizi virtuali per le utenti.

La ricerca di materiale e informazioni utili alla professione avviene soprattutto attraverso Internet, fonte inestimabile di data-base e letteratura scientifica. 

Si può affermare che la libera professione ostetrica in Italia è una realtà ancora in evoluzione, che ha bisogno di sostegno e supporto da parte delle rappresentanze ostetriche.

Le libere professioniste di oggi devono porsi l’obiettivo di collaborare insieme per portare lo sviluppo della loro condizione lavorativa. La forza nascente dall’unione di più ostetriche potrebbe contribuire allo scioglimento di alcuni ostacoli comuni alle professioniste e portare a un livello superiore sia il guadagno effettivo proveniente dalle attività erogate, sia la soddisfazione personale rispetto alla scelta libero professionale.