Educazione continua in Medicina

L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario e al proprio sviluppo professionale.
I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile.
Ogni ostetrica può registrarsi sul sito di Co.Ge.A.P.S. per verificare la propria posizione rispetto agli obblighi formativi del triennio.

L’obbligo formativo standard per il triennio 2014-2016 è pari a 150 crediti formativi.

E’ necessario acquisire, ogni anno del triennio, un ammontare di crediti ECM compreso in un range che va da un minimo del 50% ad un massimo del 150% dell’obbligo formativo annuo.
È consentito a tutti i professionisti sanitari di assolvere l’intero debito formativo, anche mediante formazione a distanza (FAD).

Determina della CNFC del 17 luglio 2013

1.    ESONERO
E’ esonerato dall’obbligo dell’E.C.M. il personale sanitario che:

  • frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica)
  • esercita la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali limitatamente al periodo definito con determina della stessa Commissione
  • frequenta corsi di formazione manageriale per l’intero obbligo formativo individuale annuale

scarica il modulo di esonero


2.    ESENZIONE
Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:

  1. congedo maternità e paternità
  2. congedo parentale e congedo per malattia del figlio
  3. adozione e affidamento preadottivo
  4. adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche
  5. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari
  6. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie
  7. assenza per malattia
  8. richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.:
  9. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale
  10. aspettativa per cariche pubbliche elettive
  11. aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali

scarica il modulo di esenzione


3.     TUTORAGGIO INDIVIDUALE
Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea prevista dalla legge e ai professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio all’interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea previsti dalla legge, sono riconosciuti crediti formativi ECM nella misura di 4 crediti per mese di tutoraggio. L’unità mese è considerata il periodo non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31 giorni di tutoraggio anche non continuativo e cumulabile nel triennio di riferimento. A titolo esemplificativo: 10 giorni di tutoraggio a gennaio possono essere cumulati con 10 giorni di tutoraggio a maggio. Tale periodo dà diritto a 4 crediti ECM.


4.    CREDITI PER FORMAZIONE ALL’ESTERO
Ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all’estero sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all’estero. I crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo formativo triennale. Nel caso in cui l’evento accreditato all’estero supera i 50 crediti formativi sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM.


5.    LIBERI PROFESSIONISTI: CREDITI INDIVIDUALI PER AUTOAPPRENDIMENTO
Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per:

  1. attività di autoapprendimento ossia l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati;
  2. autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio).


6.    MODALITÀ DI REGISTRAZIONE
Il Collegio deve riconoscere gli esoneri, le esenzioni e i crediti ECM acquisiti in autoapprendimento, previa presentazione, da parte del professionista sanitario, della relativa documentazione. Il Collegio provvede alla valutazione di coerenza con le vigenti disposizioni in materia di ECM e alla registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. della posizione della propria iscritta in riferimento a esoneri, esenzioni, etc.


7.    RIDUZIONE DELL’OBBLIGO FORMATIVO TRIENNALE
L’Accordo Stato - Regioni del 19 Aprile 2012 ha stabilito in 150 crediti il debito formativo complessivo per il triennio 2011 – 2013 e ha previsto, inoltre, la possibilità, per tutti i professionisti sanitari, di riportare dal triennio precedente (2008 – 2010) fino a 45 crediti.
Il conteggio viene fatto in automatico sul sito del Co.Ge.A.P.S.

8.    CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
La certificazione dei crediti viene effettuata tramite il portale Co.Ge.A.P.S.
La certificazione si riferisce esclusivamente al numero dei crediti acquisiti nel triennio di riferimento. Tale certificazione prevederà i due livelli di seguito specificati:

  1. attestazione dei crediti formativi: attestazione rilasciata dal Collegio con indicazione del numero dei crediti effettivamente registrati;
  2. certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio: attestazione rilasciata a cura del  Collegio nel caso in cui il professionista abbia soddisfatto l’intero fabbisogno formativo individuale triennale (valutazione quantitativa tenendo conto dell’obbligo formativo individuale del triennio).


GOVERNO MONTI, LEGGE 214 DEL 22.12.2011, ART. 33
Entro 13 agosto 2012, tutti gli ordini professionali interessati (medici chirurghi e professioni sanitarie) dovranno stabilire le sanzioni da applicare a chi non acquisisce ogni anno i crediti ECM necessari per soddisfare l’obbligo formativo: illecito disciplinare sanzionabile.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO


LINK
http://ape.agenas.it
http://www.cogeaps.it