Possibilità per l'ostetrica/o di effettuare l'ecografia office in gravidanza.
Parere condiviso dal Comitato Centrale e dall'Ufficio Legale della FNCO.
Premesso che:
Sulla base di quanto disposto al comma e) e comma g dell’ Art. 48. Esercizio delle attività professionali di ostetrica del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 ( Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali )
1) L’ ostetrica/o è autorizzata a
- e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;
- g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;
2) Le linee guida SIEOG 2010 definiscono che :
- l’ecografia office ( o ecografia di supporto ) in ostetricia e ginecologia è un esame ecografico eseguito a sostegno alla visita ed è finalizzato alla ricerca di dati diagnostici che possono essere utilizzati a completamento della visita.
- Non vi è evidenza scientifica che sia utile effettuare un esame ecografico durante ogni visita ostetrico-ginecologica (Evidenza I-b. Livello di raccomandazione A).
- Non è necessario che sia rilasciato un referto specifico, ma i parametri rilevati dall’Office ecografia devono sempre essere scritti nella cartella clinica della paziente.
- E’ necessario spiegare alla donna il significato dell’office ecografia e la differenza rispetto agli esami ecografici “formali” che vanno comunque eseguiti o consigliati ove indicato.
- Che le indicazioni alla office ecografia sono:
In ostetricia (Evidenza IV. Livello di raccomandazione C):
-
- visualizzazione della presenza in utero della camera ovulare, dell’embrione e dell’attività cardiaca embrio-fetale,
- valutazione della presentazione fetale,
- valutazione della quantità di liquido amniotico.
In Ginecologia
-
- valutazione dell’ecogenicità di una tumefazione diagnosticata con l’esplorazione bimanuale (cistica/solida),
- controllo della localizzazione di IUD.
- L’ecografia office può essere effettuata per via transaddominale o trans vaginale con ecografo real time dotato di sonda addominale di almeno 3,5 MHz e/o di sonda vaginale di almeno 5 MHz (Evidenza I-c. Livello di raccomandazione A).
I parametri valutabili possono essere:
-
- Identificazione in utero del feto e n° di feti.
- Presenza o assenza dell’attività cardiaca embrio-fetale.
- Parte presentata del feto.
- Quantità di liquido amniotico rilevata soggettivamente.
- Conferma di presenza di tumefazioni pelviche e loro ecogenicità.
- Posizione di IUD in utero.
- Nella comunità scientifica dell’area ostetrico-ginecologica internazionale e nazionale è ormai largamente condiviso che l’office ecografia, per le sue peculiarità intrinseche, è un esame che può essere effettuato anche da operatori che non possiedano una formazione specifica in campo ecografico purché abbiano una conoscenza di base della metodica .
- Dalla letteratura scientifica più accreditata risulta che l’impiego della diagnostica ad ultrasuoni nella sorveglianza del benessere materno/fetale anche da parte delle ostetriche di fatto è ormai un’attività consolidata nella midwifery internazionale.
- La refertazione , ossia la relazione scritta dal medico per certificare l’attività svolta ed attestare i risultati delle indagini diagnostiche cliniche , strumentali e di laboratorio - è di competenza medica
Si evince che
Per l’ostetrica l’ecografia office può rappresentare uno strumento di supporto per la rilevazione dei parametri materni e fetali in gravidanza ed in travaglio di parto al fine di interpretare e valutare con tempestività e maggiore accuratezza la normale evoluzione della gravidanza e del parto.
L’ostetrica deve inserire la data dell’esame ecografico eseguito con “office ecografia” in concomitanza della visita ostetrica, e ha il dovere di trascrivere i parametri rilevati a supporto della visita nel corso della gravidanza e/o del travaglio parto nella cartella clinica nella cartella clinica della paziente e dovrà informare il medico specialista dei risultati che deviano dalla normalità e fisiologia.
I parametri rilevati con l’ecografia office non danno esito ad alcun referto, piuttosto si integrano a quelli di una tradizionale visita ostetrica a supporto della diagnosi.
All’ostetrica/o non compete la refertazione1 dell’ecografia office, ossia una relazione sulle risultanze di una indagine diagnostica che è invece un atto medico.
La FNCO, sulla base delle risultanze dei processi di interazione e di confronto avviati con le società scientifiche più accreditate e nello specifico con la SIEOG, per quanto riguarda la tematica del ruolo dell’ostetrica/o nella Ecografia OFFICE in area ostetrica e ginecologica, provvederà ad inviare ulteriori specificazioni rispetto a nuovi ambiti di utilizzo e di competenza.
CONCLUSIONI
L’ostetrica/o , tenuto conto delle normative D.M. 740/94; L. 42/99; L. 251/2000; D 2005/36 CE, ecc, si avvale nel proprio esercizio professionale della ecografia office in concomitanza della visita ostetrica, quale strumento di supporto per la rilevazione dei parametri materni e fetali in gravidanza ed in travaglio di parto al fine di interpretare e valutare con tempestività e maggiore accuratezza la normale evoluzione della gravidanza e del parto.
L’ostetrica/o ha il dovere di trascrivere i parametri rilevati con l’ecografia office nella cartella clinica e dovrà informare il medico specialista dei risultati che deviano dalla normalità e fisiologia.
All’ostetrica/o non compete la refertazione1 dell’esame ecografico, ossia la stesura di una relazione sulle risultanze di una indagine diagnostica che è invece un atto medico.
Nel linguaggio clinico si parla di “referto” (es. per esame ecografico) nel senso di “refertazione”, ossia relazione scritta dal medico sulle risultanze di indagine diagnostica (fisiche e strumentali) a seguito di attività compiuta dal medico o caduta sotto la sua diretta percezione.
Quando si tratta di attività di rilevazione dati, esecutiva di un esame/accertamento strumentale o attività diagnostica del benessere-materno fetale e gravidanza fisiologica, ben può essere svolta dall’ostetrica.
Se, invece, si tratta di “refertazione” nel senso di “atto medico”, certificazione, ossia attestazione di fatti di cui l’atto è destinato a provare la verità, è attività del medico. Invero la refertazione dell’esame ecografico sembra piuttosto destinata a provare la verità di fatti morbosi o fisiologici al terzo interessato e presuppone necessariamente (anche se implicitamente) che il medico stesso abbia proceduto direttamente all’accertamento di malattia-anomalia o fisiologia mediante l’esame sulla paziente, anche se non mera visita, ma accertamento strumentale. In altre parole il medico certifica di aver compiuto un’attività dando atto dei risultati.