L'ostetrica/o obiettrice è tenuta alla somministrazione di farmaci o altri presidi finalizzati direttamente a determinare l'IVG?
Parere tecnico approvato all'unanimità dal Comitato Centrale della FNCO nella seduta del 22 settembre 2012
PREMESSE
1. Concetto di Obiezione di coscienza. L'obiezione di coscienza è il rifiuto di assolvere ad una prescrizione di legge, gli effetti del cui espletamento si ritengono contrari alle proprie convinzioni ideologiche, morali o religiose. Colui che pratica tale opzione si chiama "obiettore di coscienza".
Fonte: Commissione Generale di Bioetica - dicembre 2011 (allegato 1)
2. Codice deontologico dell’ostetrica/o – anno 2010
“…3.16 L’ostetrica/o di fronte ad una richiesta di intervento in conflitto con i principi etici della professione e con i valori personali, si avvale della obiezione di coscienza quando prevista dalla legge e si avvale della clausola di coscienza negli altri casi, garantendo le prestazioni inderogabili per la tutela della incolumità e della vita di tutti i soggetti coinvolti..“
3. La legge 22 maggio 1978, n. 194 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”, all’articolo 9 stabilisce, la possibilità per il personale sanitario, e quindi anche per l’ostetrica/o, di sollevare obiezione di coscienza rispetto alle procedure ed agli interventi di interruzione volontaria della gravidanza, con preventiva dichiarazione da comunicare al direttore sanitario per il personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura. L'obiezione puo’ sempre essere revocata o venire proposta nel rispetto dei termini contenuti in tale normativa.
L'obiezione di coscienza esonera pertanto anche l’ostetrica/o dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla normativa e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste nella normativa.
L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento e’ indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge al di fuori delle situazioni di pericolo di vita della donna.
Gli obiettori, secondo i dati del Ministero della salute sono aumentati, dal 69.2% (2006) al 70.7% (2009). Fonte: Commissione Nazionale Bioetica, “Obiezione di coscienza e bioetica” – parere approvato il 12 luglio 2012 - vedi Tabella pagg. 37 – 38 ( allegato 2)
Come indicato invece di recente dall’AIED, il numero sempre più ampio di obiettori di coscienza crea disagi e difficoltà nell’attuazione della Legge 194, inoltre colpisce le donne in un momento particolarmente difficile e delicato della loro vita, alle quali deve essere tutelato il diritto alla salute e l’accesso alle cure mediche.
4. Aborto farmacologico o medico
Il metodo farmacologico per l'interruzione di gravidanza (definito in letteratura come aborto medico) è divenuto un'alternativa alla tecnica chirurgica anche in Italia, nelle strutture ospedaliere, nell'ambito dei percorsi previsti dalla legge 194 del 1978.
I farmaci utilizzati e studiati sono le prostaglandine (gemeprost e misoprostolo), il mifepristone e il methotrexate; questi farmaci possono essere utilizzati da soli o in associazione. Nella pratica, l'aborto farmacologico prevede l'assunzione dei principi attivi per os e/o per via vaginale.
CONCLUSIONI
E’ un diritto dell’ostetrica/o, secondo il proprio Codice Deontologico, avvalersi della obiezione di coscienza quando prevista dalla legge, di fronte ad una richiesta di intervento in conflitto con i principi etici della professione e con i valori personali.
L'obiezione di coscienza esonera l'ostetrica/o dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Pertanto è esonerata a somministrare farmaci o altri presidi , nonché a partecipare a tecniche chirurgiche finalizzate direttamente a determinare l’interruzione della gravidanza.
Non possono però esimersi dalla somministrazione di farmaci o altri presidi , nonché dal partecipare a tecniche chirurgiche finalizzate direttamente a determinare l’interruzione della gravidanza, in situazione in cui è indispensabile salvare la vita della donna in imminente pericolo in quanto si configura omissione di Soccorso, come previsto dalla legge.
L'obiezione di coscienza potrebbe considerarsi revocata, con effetto immediato, per le ostetriche che l'hanno sollevata nel caso prendano parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge al di fuori delle situazioni di pericolo di vita della donna.
Di fronte a difficoltà organizzative nell’attuazione della legge 194 presso le istituzioni sanitarie autorizzate dovute ad esempio a carenza o mancanza di personale non obiettore, le ostetriche si possono esimere dal somministrazione farmaci o altri presidi, su prescrizione medica, nonché dal partecipazione a tecniche chirurgiche finalizzate direttamente a determinare l’interruzione della gravidanza se non sussiste pericolo immediato di vita della donna .
E’ responsabilità delle istituzioni sanitarie autorizzate mettere in atto le strategie organizzative volte a garantire il diritto alla salute, all’accesso ed alla continuità delle cure alla donna che ha espresso la volontà di interrompere la gravidanza.